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19 Luglio 2023

Campeggio nel Parco Naturale dei Monti Aurunci e del Monumento Naturale di Montecassino – Stagione 2023


In merito alle modalità di esercizio delle attività di campeggio libero all’interno del perimetro del Parco;
Visto il Piano del Parco ed il relativo Regolamento adottato dall’Ente con Delibera n°93 del 28/05/2004 e le modifiche adottate con Delibera n°14 del 04/02/2005;
in attesa dell’approvazione del suddetto Piano da parte della Regione Lazio; 
vista la D.P.G.R. T0154 del 10/03/20210 con la quale la Regione Lazio istituisce il Monumento Naturale di Montecassino affidandone la gestione all’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci;
visto il disposto dell’art. 8 della Legge Regionale n°29 del 06/11/1997;
visto il disposto dell’art. 5 della Legge Regionale n°59 del 08/05/1985;
ritenuta indispensabile la preventiva autorizzazione scritta del Sindaco alle attività di campeggio in aree appositamente individuate;
SI DISPONE
Che le stesse attività siano autorizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 Si potrà autorizzare il campeggio esclusivamente in aree appositamente individuate;
 ogni autorizzazione rilasciata dovrà avere una numerazione progressiva, ben visibile e riscontrabile sui luoghi di campeggio;
 la circolazione dei mezzi di rifornimento (regolarmente autorizzati), è consentita solo sulle strade asfaltate o in terra battuta presenti sul luogo; 
 le autovetture dovranno essere parcheggiate su piazzole o slarghi presenti nella zona, e non dovranno pertanto sostare sul manto erboso;
 la dimensione dei gruppi di persone deve essere tale da evitare qualsiasi forma di assembramento e i gruppi di persone devono distare non meno di 300 mt. l’uno dall’altro, al fine di ridurre al minimo l’impatto sui luoghi interessati;
 la permanenza nella zona di campeggio non potrà superare i 15 giorni;
 ciascun gruppo dovrà essere dotato di mezzi idonei per lo spegnimento di incendi (badili e flabelli battifiamma);
 eventuali latrine, costituite da piccole buche, dovranno essere localizzate lontano da sorgenti, impluvi, doline e gestite gettando dopo ogni uso della paglia e dell’ossido di calcio per la disinfestazione;
 Al termine del campeggio, le buche dovranno essere colmate di terra ed il terreno circostante dovrà essere conguagliato e costipato;
 è severamente vietato il danneggiamento del soprassuolo boschivo;
 è severamente vietato disturbare gli animali selvatici e al pascolo;
 dovrà essere evitato assolutamente l’inquinamento delle acque, delle sorgenti e dei fontanili con detersivi ed altri prodotti inquinanti;
 è severamente vietato scavare canalette di gronda, fossi o altro intorno alle tende;
 le rocce anche quelle più piccole non vanno mai rimosse;
 è severamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
 la raccolta dei rifiuti è predisposta dal piano per lo smaltimento degli stessi, vigente nel Comune di appartenenza che prevede la raccolta differenziata;
 per cucinare, i gruppi dovranno utilizzare fornelli sopraelevati, posizionati in zone sicure, che dovranno essere spenti accuratamente dopo il loro utilizzo;
 sono vietati schiamazzi di qualsiasi tipo, radio e fonoriproduttori dovranno essere utilizzati con moderazione con l’ausilio di cuffie e/o a volume bassissimo;
 alla fine del campeggio dovrà essere dedicata particolare cura alla cancellazione di qualsiasi traccia di campeggio, con lo spirito di lasciare il posto in condizioni migliori di come è stato trovato;
la conclusione del campeggio andrà comunicata al Servizio Vigilanza dell’Ente Parco tramite email: info@parcoaurunci.it allegando alla stessa relativa documentazione fotografica dello stato della piazzola;
 il campeggio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le altre eventuali regole, e in particolare della legge n. 394/91 “legge quadro sulle aree protette”  e L.R. n.29/97 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;
Si raccomanda, inoltre, che tutte le autorizzazioni rilasciate, indicanti in maniera precisa il numero dei campeggiatori, il numero progressivo dell’area interessata, il responsabile di ciascun gruppo (di età non inferiore ai 18 anni) e il luogo esatto su mappa catastale dell’accampamento, dovranno pervenire a questo Ente Parco, prima dell’inizio del campeggio, affinchè siano attivate tutte le misure di tutela e di controllo.

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