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22 Maggio 2019

monumento naturale lago di Giulianello
Disciplinare per le attività e l'uso del territorio

    “MONUMENTO NATURALE LAGO DI GIULIANELLO”

    DISCIPLINARE PER LE ATTIVITA’ E L’USO DEL TERRITORIO

     

    Art. 1

    (Difesa delle acque e del suolo)

    È vietato modificare il regime e il corso delle acque. Eventuali interventi diretti a regolare il regime ed il corso delle acque possono essere disposti con deliberazione del comitato del monumento naturale previo studio da sottoporre alla approvazione dei competenti Organi Statali e Regionali.

    Art. 2

    (Attività estrattive)

    Ai sensi dell’Art,6 della L.R. 21/79 e s.m. è vietata l’apertura di cave e l’inizio di qualsiasi attività estrattiva.

     

    Art. 3

    (Opere e Manufatti)

    È vietata la costruzione di nuovi edifici e manufatti ad eccezione di quelli strettamente connessi con attività agricola, secondo le indicazioni dei Piani Paesistici Territoriali e dei Piani Regolatori Comunali. Il rilascio della concessione o della autorizzazione, da parte del comune interessato sottoposto a preventivo nulla osta da parte del “Monumento Lago di Giulianello” (di seguito Comitato di Gestione) ai sensi dell’Art.28 della L.R. 29/97.

    Art. 4

    (Raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico)

    Nel rispetto della tutela ambientale e all’utilizzo razionale sull’impiego delle risorse naturali, la raccolta di qualsiasi specie di vegetali allo stato selvatico, all’interno della perimetrazione del Monumento Lago di Giulianello, è vietata. È consentita, previa autorizzazione dell’Comitato di Gestione, la raccolta di specie della flora selvatica per attività scientifiche e attività didattica.

    Art. 5

    (Tutela della fauna)

    Nel “Monumento Naturale Lago di Giulianello” è assolutamente vietato: Ogni tipo di caccia, esercitata con ogni mezzo ed in qualsiasi forma:

    La cattura di animali; L’introduzione di specie di fauna;

    L’introduzione di armi e/o attrezzi di altro genere atti alla caccia, all’uccisione e alla cattura di animali selvatici.

    Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

     

    Art. 6

    (Pesca)

    La pesca è severamente vietata.  In deroga a quanto sopra la stessa può essere esercitata in piazzole ben delimitate con “Tecnica No Kill” (allegato 1 al disciplinare).In caso di autorizzazione all’esercizio della pesca essa può essere esercita dal sorgere del sole al tramonto, nei soli giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica e nei giorni festivi infrasettimanali. È vietata l’introduzione di fauna di qualsiasi specie.

     

    Art. 7

    (Navigabilità)

    Sulle acque del Lago di Giulianello è vietata la navigazione di ogni tipo di natante e/o motore, fatta eccezione a quelli addetti al servizio di sorveglianza. In deroga a quanto sopra stabilito possono essere rilasciati permessi speciali di navigazione con imbarcazioni con remi per attività scientifiche, svolte da Enti ed Istituti di ricerca pubblici, nonché attività ludico-sportivo.

     

    Art. 8

    (Attività sportive, manifestazioni, ricreative ed educative)

    All’interno del “Monumento Lago di Giulianello” il Comitato può organizzare lo svolgimento delle attività sportive, manifestazioni, ricreative ed educative, compatibili e attinenti alla tutela dell’Ambiente e alla sua corretta fruizione. L’Ente può autorizzare l’organizzazione delle suddette attività, a carattere temporaneo, indicando, ove necessario, le aree dove poter svolgere tali attività (aree attrezzate).

    Art. 9

    (Circolazione e sosta dei veicoli)

    È vietata la circolazione di qualsiasi veicolo, fatta eccezione per quelli di servizio, per quelli di interesse pubblico (forze dell’ordine), per quelli dei proprietari e dei terzisti che svolgono attività agricole, per l’ambulanza, portatori di handicap e anziani. La sosta dei veicoli è consentita esclusivamente nelle aree destinate a tale scopo per quanto sopra non riportato si applica quanto previsto dal Codice della Strada (e relativi regolamenti attuativi)

     

    Art. 10

    (Campeggi)

    Su tutto il territorio del “Monumento Lago di Giulianello” è vietato allestire tende e campeggi.

     

    Art. 11

    (Emissioni sonore e luminose)

    Sono limitate le emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell’ambito della legislazione in materia.

     

    Art.12

    (Comportamento e Divieti)

    Le persone che accedono al “Monumento Lago di Giulianello” sono obbligate al rispetto della natura ed è vietato: il sorvolo di velivoli non autorizzato (Droni ecc.), salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo; l’uso di fuochi all’aperto; ogni forma di discarica di rifiuti e liquidi; intrattenersi nel territorio del Monumento dopo il tramonto; danneggiare piante e coltivazioni; svolgere qualsiasi attività a scopo pubblicitario; commercio ambulante;

     

    Art. 13

    (Vigilanza)

    Il rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi e nel presente disciplinare sono affidate agli organi di Polizia Urbana e Rurale, al Corpo Forestale dello Stato e a tutti gli altri organi della Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

    Art. 14

    (Sanzioni)

    Per le violazioni al presente disciplinare, fatte salve le violazioni di carattere penale, si rinvia alle sanzioni amministrative previste dalle leggi in materia ed in particolare dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394, dalla legge regionale in materia di aree protette regionali L.R. 06 ottobre 1997, n. 29 e dalle altre norme in vigore.

    Art. 15

    (Diffusione del Disciplinare)

    Al fine di assicurare la massima diffusione del presente Disciplinare, copia dello stesso viene pubblicata sul sito del “Monumento Lago di Giulianello” e copia del presente Disciplinare viene trasmessa ai comuni di Cori e Artena per opportuna approvazione e pubblicazione sui loro siti.

    Art. 16

    Deroghe

    Il Comitato di Gestione, laddove ne ravvisi le condizioni, può concedere autorizzazioni in deroga al presente disciplinare per finalità istituzionali, riscontrando chr le stesse non contrastino con le disposizioni legislative statali, regionali o statutarie, né siano di competenza di altre autorità. Le autorizzazioni in deroga sono motivate, personali e a termine. Non possono essere concesse autorizzazioni a contenuto generico e sono esibite, a richiesta, al personale di vigilanza.

     

    Art. 17

    (Modalità di circolazione con biciclette)

    I ciclisti non debbono superare i limiti di velocità previsti ed in ogni caso devono limitare adeguatamente la velocità in relazione alla presenza sul percorso di pedoni.

     

    Art. 18

    (Varie)

    Il Comitato di Gestione si riserva il diritto di sospendere tutte le attività nei periodi dedicati alle analisi chimico-fisico e biologiche delle acque del lago, oltre alle attività di censimento della flora e della fauna. Resta inteso che qualsiasi variazione al presente disciplinare deve essere deliberato dal Comitato di Gestione e proposto alle Amministrazioni Comunali.

     

    Art. 19

    (Attività agricole)

    All’interno del Monumento Naturale sono consentite tutte le attività agricole nel rispetto della legislazione Regionale di Settore vigente, con particolare riferimento all’art. 31 della LR 29/97. Per quanto riportato nel presente disciplinare e per altri obblighi inerenti all’area del “Monumento Lago di Giulianello” il riferimento normativo è la L.R. 29 del 06.10.1997 e più specificatamente all’Art. 8 per le zone A

     

                                                                                                                                                                                                                           Comitato di Gestione

                                                                                                                                                                                                                           Monumento Naturale

                                                                                                                                                                                                                             Lago di Giulianello

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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