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Quella consuetudine secolare di pescare nel Lago e nel Fiume Fibreno da parte dei cittadini di Posta Fibreno, quale preziosa fonte di sostentamento, è oggi mantenuta e assicurata, anche se per mutate e diverse finalità, dal Diritto di Uso Civico di pesca.         

Il Diritto di Uso Civico di pesca in favore dei residenti nel Comune di Posta Fibreno, dalla notte dei tempi e dopo alterne vicende, si concretizza e si materializza per la prima volta in tre distinti documenti ufficiali: 

1.Sentenza Suprema Commissione Feudale del 25 settembre 1809 (vedi doc. originale "ALL.1" – vedi doc. trascritto "ALL.2") relativa all’abolizione dei diritti feudali di pesca nel Lago e Fiume Fibreno detenuti, per conto del Duca di Alvito e Montecalvo e Principe di Columbrano, dal sig. Giuseppe Conte e liberati in favore dell’Università della Posta (attuale Comune di Posta Fibreno);

2.Sentenza Commissione Feudale del 2 novembre 1809 (vedi doc. originale "ALL.3") relativa all’abolizione dei diritti di navigazione, pesca e ogni altro uso, nelle acque del Lago e Fiume Fibreno sempre detenuti, per conto del Duca di Alvito e Montecalvo e Principe di Columbrano, dal sig. Conte Giuseppe e liberati in favore del sig. Baldassarre Celli e di tutta la comunità locale;         

3.Bando del Giudice di Pace di Alvito della Sentenza del Giudice Martucci, Commissario per la Divisione dei Demani, del 25 maggio 1811 (vedi doc. originale "ALL.4" – vedi doc. trascritto "ALL.5") relativa allo divisione delle promiscuità demaniali trai i comuni di Posta Fibreno e Vicalvi, che attribuisce il Diritto di Uso Civico di pesca ai soli residenti nel Comune di Posta Fibreno.      

Successivamente, dopo varie interpretazioni in merito alla natura del Diritto esclusivo, definitivamente, il Ministero per l’Agricoltura e per le Foreste, con apposito Decreto del 18 ottobre 1952 (vedi doc. "ALL.6") confermava e attribuiva a favore dei cittadini di Posta Fibreno, frazione del Comune di Vicalvi, il possesso dell’Uso Civico di pesca nel Fiume Fibreno e nel Lago di Posta.

Nel 1983, in seguito all’istituzione della Riserva Naturale (L.R. 29 gennaio 1983, n. 10) la pesca sportiva viene vietata (art. 10, lett. a,) mentre resta salvo l’esercizio dell’Uso Civico di pesca (art. 9, lett. c, L.R. 10/83) da praticarsi, al fine della razionale utilizzazione delle risorse naturali, secondo il Regolamento di attuazione della Riserva stessa.

Il Regolamento dell’esercizio della pesca, quale appendice del Regolamento di attuazione, viene adottato dal Comune di Posta Fibreno, Ente gestore della Riserva Naturale e titolare del Diritto di Uso Civico di pesca, con Delibera di C.C. n. 49, del 24 giugno 1995 (vedi doc. "ALL.7").

Successivamente, a seguito di ricorsi, il Commissariato agli Usi Civici, con Sentenza n. 11, del 25 maggio 2000 (vedi doc. "ALL.8") e con Sentenza n. 39, del 10 luglio 2008 (vedi doc. "ALL.9"), sanciva definitivamente che sulle acque del Lago e del Fiume Fibreno vige il Diritto di Uso Civico di pesca in favore dei soli residenti nel Comune di Posta Fibreno, da esercitarsi con il Regolamento di pesca n. 49, del 24 giugno 1995, adottato dal Comune.

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