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20 Dicembre 2019

Telecamere nei boschi per monitorare la fauna selvatica, cosa dice la normativa

Posizionare telecamere nei luoghi pubblici  è considerata una attività estremamente invasiva, tanto che l'Autorità Garante per la tutela dei dati personali ha dedicato al tema “videosorveglianza” vari provvedimenti.

Il presupposto è la libertà dei cittadini, che devono poter circolare nei luoghi pubblici senza dover subire ingerenze eccessive nella loro privacy, per questo le aree videosorvegliate devono essere, di norma, segnalate da cartelli. La videosorveglianza è lecita se è motivata con lo svolgimento delle funzioni istituzionali, quando si tratta di Enti pubblici, oppure, nel caso di privati, solo se sono rispettati gli obblighi di legge, in ogni caso sempre nel rispetto dei principi di liceità, di necessità, di proporzionalità e di finalità.

Per questi motivi l’attività di fototrappolaggio nel bosco o in altre aree naturali a fini di monitoraggio naturalistico svolta dall’Ente Parco è disciplinata da un documento, redatto nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali”,  integrato con le modifiche introdotte dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Il disciplinare del Parco (adottato con deliberazione n. 44/2018) prevede, fra l’altro, un’apposita sezione riguardante l’eventuale posizionamento da parte di terzi di video/fototrappole e l’iter da intraprendere per chiedere il nulla osta all’installazione a fini scientifici e non divulgativi.
Stabilito questo punto fondamentale, che invita alla cautela chi, anche se in assoluta buona fede, pensa di poter collocare autonomamente fototrappole e telecamere in luoghi pubblici, il Parco ribadisce che la divulgazione di notizie riguardanti la fauna selvatica che non provenga da fonti autorevoli (Enti Parco, Università, altri Enti di ricerca, ecc.) è inopportuna, in quanto potrebbe diffondere informazioni prive di fondamento scientifico, oppure contenenti la descrizione di elementi e circostanze capaci di causare un danno agli animali stessi.

Si ricorda che, nonostante gli sforzi compiuti dall'Ente Parco e dalle altre forze di polizia che tutelano il territorio castellano, il bracconaggio ai danni della fauna selvatica (cinghiali e istrici a fini alimentari e lupo in quanto ancora considerato specie “nociva”) è ancora una triste realtà e, molto probabilmente, potrebbe avvalersi anche dell'ausilio di fototrappole illecitamente collocate.
Deve, inoltre, essere specificato che la semplice visione di animali esteriormente identificabili come lupi non è garanzia sufficiente  a potere identificare con certezza la specie; in Italia, infatti, sono presenti razze di cani più o meno simili ai lupi (ad esempio, il cane lupo cecoslovacco) e anche ibridi lupo/cane di aspetto e comportamento pressoché identici. Inoltre, le immagini notturne, poco definite o registrate da distanze notevoli, possono essere ulteriore causa di approssimazione dell’esito finale.

L’Ente Parco rinnova l’invito ad evitare ogni forma autonoma e non regolamentata di raccolta di immagini mediante dispositivi e strumenti tecnologici, e invita chiunque si trovasse a raccogliere personalmente informazioni relative alla fauna selvatica nel corso di escursioni nell’ambiente naturale o in altre situazioni occasionali (spesso, infatti, gli animali si avvicinano ai luoghi frequentati dagli uomini), a renderne partecipe l’Ente Parco: in questa maniera potrà essere sicuro di fornire un valido servizio alla collettività e alla Natura.

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