
Per 5 anni è vietato l'esercizio del pascolo nelle aree percorse dal fuoco
Si ricorda che in base all’art. 10 della Legge quadro in materia di incendi boschivi, n. 353 del 21/11/2000, è vietato l’esercizio di pascolo nelle aree percorse dal fuoco per 5 anni dall’evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale.
A questo proposito il comune di Monte Compatri con Ordinanza Sindacale n. 39 del 18/08/2017, dispose con effetto immediato il divieto di pascolo sulle aree percorse dal fuoco. In particolare il pascolo vagante e incustodito di mandrie e greggi su terreni pubblici e privati, come si sta verificando in alcune zone dell’area protetta, può provocare il danneggiamento di recinzioni e essenze arboree e arbustive di particolare interesse naturalistico, ed è quindi consentito solo se preventivamente autorizzato, ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli artt. 41,42,43 e 44 del DPR 320/1954 e s.m.i. e del Regolamento di Polizia Veterinaria e art. 6, comma 2° D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.
L’ordinanza pone al centro dell’attenzione la salvaguardia delle aree verdi e boscate al fine di prevenire ogni forma indiscriminata di impoverimento e sfruttamento di queste ultime, che rappresentano un bene comune di inestimabile valore per tutta la comunità.